Con circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017 il Ministero dell’Interno, ai fini dell’applicazione della corresponsabilità di filiera per le infrazioni commesse dai propri conducenti, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione, in sede di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività.
Qualora l’impresa abbia correttamente adempiuto agli oneri di formazione e controllo e abbia organizzato l’attività dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni sui tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo, la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti può essere del tutto esclusa.
Si parla di responsabilità oggettiva dell’impresa qualora i propri conducenti violano le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014, e che l’impresa, ricorre in caso di inefficiente organizzazione dell’attività dei propri conducenti per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni e avere omesso i controlli periodici.
Il Ministero chiarisce che non è contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14 del Codice della strada (“L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”), qualora nell’immediatezza e comunque prima della redazione del verbale venga data prova dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo quando trattasi di infrazioni definite come minori.
Per tutti gli altri casi, si procederà alla contestazione, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.
Il Ministero chiarisce che non è contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14 del Codice della strada (“L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”), qualora nell’immediatezza e comunque prima della redazione del verbale venga data prova dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo quando trattasi di infrazioni definite come minori.
Per tutti gli altri casi, si procederà alla contestazione, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.